Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 30 aprile 1952
- 18 novembre 1952, n. 56
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 4 aprile 1952,
concernente «Istituzione dellalbo regionale degli appaltatori di opere
pubbliche
Presidente: SCAVONETTI; Relatore: FINOCCHIARO APRILE; P. M.: EULA. Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv. CACOPARDO).
LAssemblea regionale siciliana nella sua adunanza del 4 aprile 1952 approv una legge concernente listituzione dellalbo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.
La legge divisa in quattro capitoli e ventinove articoli. Con il primo di questi si prevede listituzione presso lAssessorato dei lavori pubblici di un albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche con apposita sezione per le cooperative. Liscrizione allalbo obbligatoria (art. 2) per concorrere agli appalti dimporto superiore a lire cinquemilioni, concessi dalle amministrazioni pubbliche della Regione, quando gli appalti non siano affidati dallo Stato per opere pubbliche di sua competenza. Ai fini dellapplicazione della legge fra le amministrazioni pubbliche si debbono comprendere (art. 28) gli enti ed istituti pubblici anche consortili che operano nel territorio della Regione. Viene precisato in quali casi le amministrazioni predette possono rivolgersi anche ad imprese che non figurano nellalbo e sono stabilite le modalit (artt. 3-4) con cui le ditte in esse iscritte e quelle che hanno in corso domanda discrizione possono partecipare alle gare. Con lart. 5 si ammettono alle gare dappalto anche le imprese iscritte nellalbo nazionale, ferme restando, per le imprese non aventi sede nel territorio della Regione, le limitazioni previste dallart. 2 della legge 30 marzo 1942, n. 511.
Gli artt.
Il Commissario dello Stato ha impugnato la legge per illegittimit costituzionale sotto un duplice aspetto:
a) violazione dellart. 14 dello Statuto siciliano il quale alla lettera g) riconosce allAssemblea regionale la legislazione esclusiva in materia di lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche dinteresse prevalentemente nazionale. Si pu contestare, afferma il Commissario dello Stato, che tale disposizione avente carattere eccezionale e quindi da interpretarsi in senso restrittivo, possa estendersi anche a quanto forma oggetto della legge in esame, comunque certo che questa ne ecceda i limiti.
Infatti, per il combinato disposto degli artt. 2 e 28 della legge,
eccezione fatta per lo Stato, essa dovrebbe trovare applicazione nei riguardi
di tutti gli enti ed istituti pubblici che operano nel territorio della Regione
e quindi anche di quelli, come
b) violazione dellart. 120
della Costituzione che, allultimo comma, esplicitamente dichiara che
LAlta Corte osserva:
IN DIRITTO
Il primo mezzo del ricorso consta di due parti distinte.
Con la prima si denunzia la illegittimit costituzionale sotto laspetto di incompetenza per materia, in quanto la legge impugnata, nel determinare lambito di estensione delle norme dettate avrebbe
sconfinato dai limiti che lart. 14 dello Statuto pone alla potest normativa esclusiva della Regione Siciliana.
Con la seconda parte del primo mezzo si denunzia lincompetenza per materia, attinente al contenuto, in quanto gli appalti, listituzione degli albi degli appaltatori ed altri oggetti ai quali la legge si riferisce non sarebbero compresi nella materia dei lavori pubblici.
La doglianza contenuta nella prima parte del primo mezzo fondata.
Lart.2 della legge, in relazione con lart. 28, significa chiaro che la legge
dovrebbe trovare applicazione per tutti gli appalti di lavori pubblici,
concessi da enti ed istituti operanti nel territorio della Regione; quindi,
anche per quelli tra essi che eseguono grandi opere dinteresse prevalentemente
nazionale. Giova, a questo proposito, ricordare che lart. 14, alla lettera g)
esclude dalla potest esclusiva dellAssemblea regionale le grandi opere
pubbliche di interesse nazionale. Si tratta di una esclusione non di carattere subbiettivo, ma obiettivo, cos come risponde ad un
criterio del tutto obiettivo la elencazione di queste opere contenute nel noto
decreto legislativo del Presidente della Repubblica che ha emanato disposizioni
in questa materia, elencazione che prescinde dalla natura giuridica e dalla
soggettivit degli enti appaltanti. E lobiettivit delleccezione contenuta
nella lettera g) dellart. 14 nel senso che lAssemblea regionale non ha
potest normativa per le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente
nazionale,qualunque sia lorgano destinato a predisporle e a farle eseguire; sia
esso lo Stato, sia una qualche particolare amministrazione alla quale quel
compito fosse demandato. Non basta, quindi, escludere dal potere normativo
della Regione, ai fini degli appalti, le grandi opere pubbliche dinteresse
prevalentemente nazionale ordinate dallo Stato e da eseguirsi per suo conto, dappoich vi sono e vi possono essere opere del genere,
delle quali liniziativa, il finanziamento, la costruzione rientrano
nellattivit specifica di ordini diversi dallo Stato, pur essendone
emanazione, come appunto
Risulta da ci una invasione dellAssemblea regionale nel campo di attivit legislativa espressamente riservata allo Stato, e pertanto le disposizioni degli artt. 2 e 28 sono, nella loro attuale formulazione, costituzionalmente illegittime in quanto simpone liscrizione nellalbo regionale anche per concorrere agli appalti da concedersi in Sicilia da enti ed istituti diversi dallo Stato per tali grandi opere di interesse prevalentemente nazionale.
Infondata invece la doglianza contenuta nella seconda parte del primo mezzo. Non pu ammettersi, infatti, che la materia degli appalti e degli albi degli appaltatori non sia compresa, come pretende il Commissario dello Stato, in quella dei lavori pubblici. Con questa dizione, alquanto ampia e generica, si voluto non indicare soltanto le opere pubbliche in s stesse, cio in senso stretto, cosa che sarebbe stata improducente, ma si voluto abbracciare tutto quanto direttamente e indirettamente si riferisce a lavori pubblici, cos come avviene in campo nazionale. Ed ovvio che la disciplina degli appalti ed il regolamento dellattivit di coloro che questi appalti sono chiamati ad eseguire non possa non rientrare nella categoria denominata dei lavori pubblici. La potest legislativa esclusiva della Regione in materia di lavori pubblici va dunque estesa anche agli appalti, agli albi degli appaltatori e in genere a tutto quel che si attiene ai lavori pubblici, riconoscendosi allAssemblea regionale il potere di legiferare in proposito nei limiti segnati dallart. 14 lett. g).
Infondato anche il secondo mezzo del ricorso. LAlta Corte ritiene che lapplicabilit alla Sicilia dellart.120 della Costituzione non pu revocarsi in dubbio, in quanto detto articolo formula principi fondamentali, di generale interesse, efficaci e validi per tutto il territorio nazionale; quindi alla Sicilia, come per le altre regioni a statuto speciale. Ammessa lapplicabilit alla Sicilia dellart. 120, deve riconoscersi che esso non stata violato dalla legge impugnata, la quale non ha urtato contro il sancito dovere della Regione di non limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
I requisiti di idoneit degli appaltatori, in relazione ai lavori pubblici, possono naturalmente variare da regione a regione e costituiscono materia della potest normativa regionale che pu essere esercitata diversamente da quella dello Stato. Daltra parte, per aversi la violazione dellart. 120 della Costituzione, la legge impugnata avrebbe dovuto aggiungere nuovi limiti a quelli posti dallo Stato nel senso che i cittadini abilitati in campo nazionale a concorrere agli appalti, non possono concorrere a quelli banditi dalla Regione. Ci non , dappoich lart. 5 abilita gli iscritti nellalbo nazionale a concorrere agli appalti regionali. Nella legge impugnata non vi che una facilitazione a favore degli appaltatori iscritti nellalbo regionale, senza che per ci venga minorata la posizione giuridica degli appaltatori iscritti nellalbo nazionale, posizione che riconosciuta. N per liscrizione nellalbo regionale si prescrive lobbligo della residenza dellappaltatore in Sicilia. La facilitazione concessa agli appaltatori iscritti nellalbo regionale viene quindi ad estendersi a tutti i cittadini dello Stato, tutti potendo iscriversi allalbo regionale, avendo uguale diritto. Il secondo mezzo del ricorso va pertanto rigettato.
P. Q. M.
LAlta Corte dichiara la illegittimit costituzionale degli art. 2 e 28 della legge impugnata, nella loro attuale formulazione, e, limitatamente a ci, accoglie il ricorso del Commissario dello Stato.